Mediazione- obbligo di informativa sull’esistenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli

Il mediatore – sia nell’ipotesi tipica in cui abbia agito in modo autonomo, sia nell’ipotesi in cui si sia attivato su incarico di una delle parti (c.d. mediazione atipica) – ha, ai sensi dell’art. 1759, comma 1, cod. civ., l’obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede. Ciò comporta l’obbligo specifico di riferire alle parti le circostanze dell’affare a sua conoscenza, o che avrebbe dovuto conoscere con l’uso della diligenza da lui ordinariamente esigibile, includendosi in queste ultime, nel caso di mediazione immobiliare, le informazioni sull’esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sull’immobile oggetto della trattativa, come quella relativa all’iscrizione precedente di ipoteca (Cassazione civile, Ordinanza 28 giugno 2022 n. 20774.)

Conclusione dell’affare nella mediazione immobiliare

Al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l’affare si deve ritenere concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore, si è costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all’art. 2932 cod. civ., oppure per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. (Cassazione civile, sentenza 19 novembre 2019, n. 30083)

Nella mediazione immobiliare, l’obbligo informativo ex articolo 1759 c.c., comma primo, opera sia nel caso di mediazione tipica che atipica.


Il mediatore – tanto nell’ipotesi tipica in cui abbia agito in modo autonomo, quanto nell’ipotesi in cui si sia attivato su incarico di una delle parti (c.d. mediazione atipica) – ha, ai sensi dell’art. 1759, primo comma, cod. civ., l’obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, con la conseguente configurazione dell’obbligo specifico a suo carico di riferire alle parti le circostanze dell’affare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l’uso della diligenza da lui ordinariamente esigibile e, in queste ultime, si includono necessariamente, nel caso di mediazione immobiliare, le informazioni sull’esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sull’immobile oggetto della trattativa (Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 28 ottobre 2019, n. 27482).

mediazione – interposizione neutrale tra due o più persone – conclusione affare – preventivo accordo parti sulla persona del mediatore – necessità – esclusione

Il rapporto di mediazione, inteso come interposizione neutrale tra due o piu’ persone per agevolare la conclusione di un determinato affare, non postula necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma e’ configurabile pure in relazione ad una materiale attivita’ intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto (Cassazione civile, Ordinanza 7 gennaio 2019, n. 120).