Conclusione dell’affare nella mediazione immobiliare

Al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l’affare si deve ritenere concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore, si è costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all’art. 2932 cod. civ., oppure per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. (Cassazione civile, sentenza 19 novembre 2019, n. 30083)

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