Le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo, hanno questo valore solo nella fase monitoria del procedimento mentre, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, nel giudizio di opposizione all’ingiunzione (come in ogni altro giudizio di cognizione) non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato, né comportano l’inversione dell’onere della prova in caso di contestazione sull’an o sul quantum del credito vantato in giudizio. (Cassazione civile, Ordinanza 28 maggio 2019, n. 14473)