Nel preliminare di vendita la provenienza del bene da donazione è circostanza che non può essere taciuta dal promittente venditore.

Nel preliminare di vendita, la provenienza del bene da donazione, anche se non comporta per sé stessa un pericolo concreto e attuale di perdita del bene, tale da abilitare il promissario ad avvalersi del rimedio dell’art. 1481 c.c., è comunque circostanza influente sulla sicurezza, la stabilità e le potenzialità dell’acquisto programmato con il preliminare. Come tale essa non può essere taciuta dal promittente venditore, pena la possibilità che il promissario acquirente, ignaro della provenienza, rifiuti la stipula del contratto definitivo, avvalendosi del rimedio generale previsto dell’art. 1460 c.c., se ne ricorrono gli estremi (Cassazione civile, Sentenza 12 dicembre 2019, n. 32694)

assenza specifico incarico – obblighi mediatore ex art 1759 c.c. – accertamento presenza e natura giuridica irregolarità edilizie esistenti nell’immobile di uno stipulando preliminare di vendita; accertamento loro sanabilità; accertamento conseguenze circa la commerciabilità dell’immobile e sulla validità degli atti che lo riguardano – esclusione.

Deve escludersi che rientrino tra gli obblighi del mediatore, ex art 1759 c.c., in assenza di specifico incarico ed anche per assenza delle necessarie competenze tecniche , l’accertamento della presenza e la natura giuridica delle irregolarità edilizie esistenti nell’immobile di uno stipulando preliminare di vendita, della loro sanabilità e delle loro conseguenze circa la commerciabilità dell’immobile e sulla validità degli atti che lo riguardano (Corte D’Appello di Venezia, Sentenza n. 3464 del 3 settembre 2019).