Promissario acquirente: richiesta di esecuzione specifica e, cumulativamente, di riduzione del prezzo per vizi della cosa

Nel contratto preliminare, il promissario acquirente non ha la sola alternativa della risoluzione del contratto o dell’accettazione senza riserve della cosa viziata o difforme, ma può esperire l’azione di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo e, cumulativamente, proporre un’“actio quanti minoris” per vizi della cosa, chiedendo l’eliminazione delle accertate difformità o la riduzione del prezzo; in  questo caso, l’offerta del prezzo, ai sensi dell’articolo 2932, comma 2, cod. civ., non è necessaria, nel caso in cui il pagamento non sia esigibile prima della conclusione del contratto definitivo.(Cassazione civile, Ordinanza 7 ottobre 2024 n. 26146).

Compravendita ed eccezione di inadempimento

Nella compravendita, se è vero che il compratore può sollevare l’eccezione di inadempimento, ai sensi dell’art. 1460 cod. civ., sia quando manchi completamente la prestazione della controparte, sia quando dall’inesatto adempimento del venditore derivi l’inidoneità della cosa venduta all’uso cui è destinata, è altrettanto vero che il rifiuto di pagamento del prezzo deve essere giustificato dall’oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardato con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto ed all’obbligo di comportarsi secondo buona fede  (Cassazione Civile, Sentenza 22.06.2023 n. 17878).