In materia di concordato preventivo, godono del trattamento preferenziale (c. d. prededuzione) i crediti che attengono sia alla prosecuzione dei contratti pendenti, per il periodo successivo all’ammissione, sia quelli instauratisi successivamente come nuovi rapporti, purche’ in conformita’ del piano industriale oggetto dell’approvazione da parte dei creditori e dell’omologazione da parte del Tribunale, in modo che cosi’ si realizzi quella piena coerenza tra le obbligazioni assunte dall’impresa in concordato ed il piano approvato (Corte di Cassazione Ordinanza 16 maggio 2018, n. 12044)
Insinuazione al passivo -istanza – atto introduttivo giudizio – equiparazione – sussiste. Prescrizione – interruzione – condebitore solidale – sussiste
La presentazione dell’istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile all’atto con cui si inizia un giudizio, determina, ai sensi dell’articolo 2945 c.c., comma 2, l’interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ai sensi dell’articolo 1310 c.c., comma 1. (Corte di Cassazione, ordinanza 19 aprile 2018, n. 9638)
Opposizione a decreto ingiuntivo – giudizio di cognizione – accertamento fondatezza pretesa fatta valere
Nel giudizio di cognizione instauratosi a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo il giudice non deve stabilire se l’ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l’emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulta fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarita’, sufficienza e validita’ degli elementi probatori alla stregua dei quali l’ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l’insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. (Cassazione civile, ordinanza n.6404 del 15 marzo 2018,)
irregolare notificazione decreto ingiuntivo – termine per proporre opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 – quaranta giorni da conoscenza dell’atto da opporre
In caso di irregolare notificazione del decreto ingiuntivo, il termine per proporre opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 cod. proc. civ. è di quaranta giorni dalla conoscenza dell’ingiunto, comunque avuta, dell’atto da opporre. Tale termine, previsto dall’art. 641 cod. proc. civ., deve essere interamente assicurato, senza alcuna possibilità per il giudice di merito di valutare la ‘congruità’ o comunque la ‘sufficienza’ del tempo residuo intercorrente fra la conoscenza effettiva e la scadenza termine per proporre opposizione tempestiva’ (Cassazione civile, ordinanza 2 febbraio 2018, n.2608)
decreto ingiuntivo – condanna al pagamento di una somma di denaro – mancata opposizione – efficacia di giudicato sia in relazione al credito azionato sia al titolo posto a fondamento dello stesso – sussiste
Il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda (Cassazione civile, sentenza 28 novembre 2017, n. 28318)