La responsabilità ex art. 2051 c.c. richiede la prova del fatto dannoso e del nesso di causalità del danno con la cosa in custodia. Questa prova non può considerarsi raggiunta quando le condizioni dei luoghi non siano tali da costituire una pericolosità intrinseca della cosa, né quando vi è prova di una condotta imprudente del danneggiato che, essendo pienamente in condizioni di farlo, non ha posto in essere le dovute cautele nell’uso della cosa.(Cassazione civile, ordinanza 9 luglio 2019, n. 18319)
Responsabilità per vizi palesi – consegna opera e sua accettazione – esclusione responsabilità appaltatore ; responsabilità per vizi occulti – consegna opera e sua accettazione – non esclude responsabilità appaltatore.
La consegna dell’opera e la sua accettazione (anche se presunta a norma dell’articolo 1665 c.c., comma 3), libera l’appaltatore esclusivamente dalla responsabilita’ per vizi palesi e riconoscibili dal committente, i quali devono essere necessariamente esser fatti valere in sede di verifica o collaudo .
Se invece trattasi di vizi occulti o non immediatamente rilevabili, l’appaltatore non e’ liberato dalla garanzia, salvo che i difetti non siano denunciati tempestivamente.
Ne consegue che, in tali ipotesi, la prescrizione del diritto alla garanzia inizia a decorrere dalla scoperta, la quale e’ da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dell’appalto mediante le necessarie indagini tecniche, con accertamento rimesso al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimita’, salvo che per vizi di motivazione (Cassazione civile, Sentenza 3 gennaio 2019, n. 11)
Appartamento condominiale – furto – ponteggi esterni per ristrutturazione edificio – corresponsabilità appaltatore e condominio – sussiste
Nel caso di commissione di un furto in un appartamento condominiale agevolato dalla presenza di ponteggi esterni per la ristrutturazione dell’edificio, la responsabilita’ del condominio a titolo di custodia si affianca a quella dell’appaltatore di cui all’articolo 2043 cod. civ., perche’ sul condominio grava l’obbligo di vigilare e custodire il soggetto a cui sono affidati i lavori (Corte di Cassazione, ordinanza 12 dicembre 2017 n. 29648)
responsabilita’ amministrazione ferroviaria – danno alla persona del viaggiatore da ritardi o interruzioni – risarcibilità -normativa applicabile – conseguenze
In materia di responsabilita’ dell’amministrazione ferroviaria, il danno alla persona del viaggiatore da ritardi o interruzioni e’ risarcibile – in deroga all’articolo 1681 cod. civ. (ed in forza di quanto previsto dal precedente articolo 1680) – alle condizioni stabilite dal R.Decreto Legge , n. 1948/1934, articolo 11, paragrafo quarto, convertito nella L. , n. 911/1935, norma ancora oggi applicabile in forza di quanto stabilito dal Decreto Legge n. 200/2008, articolo 3, comma 1 bis, lettera e), convertito in L. 18 febbraio n. 9/2009 , e dal Decreto Legislativo n. 179/2009. Con la conseguenza che il risarcimento – limitato al danno derivato al viaggiatore dal ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza o da interruzioni del servizio – deve avvenire alle condizioni previste dal medesimo R.Decreto Legge n. 1948 del 1934, articoli 9 e 101, e, dunque, mediante diritto di valersi di un treno successivo per l’effettuazione o la prosecuzione del viaggio o attraverso il rimborso del prezzo corrisposto. (Cassazione civile, Sentenza 4 maggio 2018, n. 10596)