Nella garanzia per i vizi della cosa venduta, di cui all’art. 1490 cod. civ., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’art. 1492 codice civile (o anche di risarcimento dei danni) è gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi stessi (Cassazione civile, Ordinanza 22 luglio 2022 n. 22979).
In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, ai sensi dell’articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo ex articolo 1492 c.c., e’ gravato dall’onere di provare l’esistenza dei vizi
Costituisce principio consolidato e recentemente riaffermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 11.748 del 2019 che in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, ai sensi dell’articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo in applicazione dell’articolo 1492 c.c., e’ gravato dall’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi( Cassazione Civile, Ordinanza 19 novembre 2020 n. 26350)
AZIONI DI GARANZIA PER VIZI COSA VENDUTA – ESISTENZA DEI VIZI – ONERE PROBATORIO – INCIDENZA SUL COMPRATORE – SUSSISTENZA.
Nel caso di vizi della cosa venduta di cui all’articolo 1490 c.c. il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’art. 1492 c.c. è gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi ( Cassazione Civile Sezioni Unite, sentenza N. 11748, 3 maggio 2019)
preliminare di vendita – bene gravato da uno ius in re non noto al promissario acquirente – conseguenze
Nel contratto preliminare di vendita di bene gravato da usufrutto, se nel termine pattuito il promittente venditore non ne procura l’acquisto della piena proprietà , il promissario acquirente, che non sapeva, al momento della conclusione del contratto, che la cosa era gravata di uno “ius in re”, può ex art. 1489 c.c. domandare, oltre alla riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto (Corte di Cassazione, Sentenza 22 febbraio 2019, n. 5336).
Vendita a corpo – pluralità immobili – scostamento significativo del valore dei beni rispetto a quanto dichiarato – verifica – criteri
In caso di vendita a corpo di più immobili, per verificare l’esistenza di uno scostamento significativo del valore dei beni ai sensi dell’articolo 1538 c.c. rispetto a quanto dichiarato, è necessario tenere conto, ai fini di una riduzione del prezzo di tutti i beni complessivamente e non dei singoli cespiti (Corte di Cassazione, sentenza 24 ottobre 2016, n. 21342)