La risoluzione di diritto di un contratto, prevista dai contraenti con apposita pattuizione quale conseguenza dell’inadempimento – di qualsiasi entità – di una determinata obbligazione non si verifica automaticamente, ma solo nel momento in cui il contraente, nel cui interesse la clausola sia stata pattuita, comunichi all’altro contraente inadempiente che intende avvalersi della clausola stessa.
Infatti quando il diritto potestativo di risolvere il contratto in forza di tale clausola risulti proposto con domanda giudiziale – non essendo necessario che sia fatto dalla parte fuori del giudizio e prima di questo – la risoluzione retroagisce al momento della domanda e non ad un momento anteriore. (Cassazione civile, ordinanza 8 aprile 2024 n. 9369)