Azione di rivendicazione e onere della prova

Il principio secondo cui il rigore dell’onere probatorio in materia di rivendicazione si attenua quando il convenuto non contesti l’originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore o ad uno dei danti causa dell’attore, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri che il bene abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto, non trova applicazione nel caso in cui il convenuto  proponga una domanda riconvenzionale di usucapione. Ciò perché, essendo quest’ultima un titolo d’acquisto originario, non implica alcun riconoscimento a favore della controparte, a meno che il convenuto stesso non opponga un acquisto per usucapione successivo al titolo del rivendicante ovvero avendo riconosciuto l’originaria appartenenza del bene ad uno dei danti causa dell’attore medesimo, deduca essersi verificata l’usucapione solo successivamente. (Cassazione civile, Ordinanza 23.06.2023 n. 18059)

condominio di edifici-    bene appartenente a quelli  di cui all’articolo 1117 c.c. – tutela  della proprietà –  prova – necessità  rigore richiesto per la rivendicazione – esclusione.

In tema di condominio negli edifici, per tutelare la proprieta’ di un bene appartenente a quelli indicati dall’articolo 1117 c.c. non e’ necessario che il condominio dimostri con il rigore richiesto per la rivendicazione la comproprieta’ del medesimo, essendo sufficiente, per presumerne la natura condominiale, che esso abbia l’attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo, e cioe’ sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente con le unita’ immobiliari di proprieta’ esclusiva dei singoli condomini, in rapporto con queste da accessorio a principale. ( Cassazione Ordinanza 7 agosto 2018, n. 20593)