Nella separazione personale dei coniugi, il provvedimento di assegnazione della casa familiare determina una cessione “ex lege” del relativo contratto di locazione a favore del coniuge assegnatario

Nella separazione personale dei coniugi, il provvedimento di assegnazione della casa familiare determina una cessione “ex lege” del relativo contratto di locazione a favore del coniuge assegnatario e l’estinzione del rapporto in capo al coniuge che ne fosse originariamente conduttore, anche nell’ipotesi in cui entrambi i coniugi abbiano sottoscritto il contratto di locazione; pertanto, l’ignoranza, da parte del locatore, della successione “ex lege” non incide sul perfezionamento della cessione, ma assume rilevanza ai soli fini dell’opponibilità della stessa al locatore ceduto. (Cassazione civile, Sentenza 7 novembre 2019, n. 28615)

Nel giudizio di divorzio si può proporre la domanda di modifica delle condizioni della separazione.

È ammissibile nel corso del giudizio di divorzio la proposizione della domanda di modifica delle condizioni della separazione la cui debenza trova il proprio limite temporale nel passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, la quale fa venir meno il vincolo matrimoniale che è il presupposto dei provvedimenti di mantenimento in regime separativo (Cassazione civile, Sentenza 23 ottobre 2019, n. 27205).

La giurisdizione sulle domande di affidamento e mantenimento dei figli appartiene al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente.

La giurisdizione sulle domande relative all’affidamento dei figli ed al loro mantenimento, ove pure proposte congiuntamente a quella di separazione, appartiene al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente a norma dell’art.8 del Reg. CE n. 2201/2003. (Cassazione civile, Ordinanza 11 giugno 2019, n. 15728).

assegnazione casa  coniugale –  finalità  esclusiva –  protezione prole.  

L’assegnazione della casa coniugale non rappresenta una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge piu’ debole ed e’ espressamente condizionata soltanto all’interesse dei figli. E’ uno strumento di protezione della prole e non puo’ conseguire altre e diverse finalita’ ( Corte di Cassazione, Ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25604)

coniuge – nuova famiglia di fatto –  presupposto per la riconoscibilita’ dell’assegno a carico dell’altro coniuge- esclusione  

L’instaurazione da parte del coniuge di una nuova famiglia, ancorche’ di fatto, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilita’ dell’assegno a carico dell’altro coniuge, rescindendo ogni connessione con il modello di vita caratterizzante la pregressa fase di convivenza matrimoniale; il relativo diritto rimane definitivamente escluso, essendo la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensi dell’articolo 2 Cost., come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalita’ dell’individuo espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole (Cassazione Civile, Sentenza 27 giugno 2018, n. 16982)

mezzi necessari  per  mantenimento figli  minori  – obbligo ascendenti – carattere  sussidiario rispetto ad obbligo genitori – sussiste

L’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari  per  adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti e’ subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore e’ in grado di mantenerli; cosi’ come il diritto agli alimenti ex articolo 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilita’ di reperire attivita’ lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo (Corte di Cassazione, ordinanza 2 maggio 2018)

morte del coniuge – giudizio di separazione o divorzio – pendenza – cessazione materia contendere 

La morte del coniuge, in pendenza di giudizio di separazione o divorzio, anche nella fase di legittimita’ davanti alla Corte  di Cassazione, fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere sia sul giudizio relativo allo status che su quello relativo alle domande accessorie. Tale principio legale deve estendersi anche alle domande accessorie che sono “autonomamente” sub judice al momento della morte del coniuge nei cui confronti era stato richiesto l’assegno (Cassazione  civile,  sentenza 20 febbraio 2018, n. 4092)

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Inosservanza obbligo di fedelta’ coniugale – intollerabilita’  prosecuzione della convivenza ed addebito della separazione – circostanza sufficiente   Relazione di un coniuge con estranei  –   plausibili sospetti di infedelta’   –  offesa alla dignita’ e all’onore dell’altro coniuge – addebitabilità separazione ai sensi dell’articolo 151 c.c. –

L’ inosservanza dell’obbligo di fedelta’ coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave,  di regola sufficiente a determinare l’intollerabilita’ della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedelta’ e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi gia’ irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.  La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’articolo 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui e’ coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedelta’ e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignita’ e all’onore dell’altro coniuge. Grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedelta’, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, e’ onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedelta’ nella determinazione dell’intollerabilita’ della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorita’ della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà ( Cassazione civile, ordinanza 19 febbraio 2018, n. 3923).