Con l’instaurazione di una convivenza stabile, caratterizzata dalla relazione affettiva fra i conviventi cessa l’obbligazione di cui all’articolo 5, della L. n. 898 del 1970, per effetto della cessazione della solidarieta’ che caratterizza i rapporti fra gli ex coniugi dopo il divorzio che fa venir meno i presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile. (Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 22 maggio 2017, n. 12879)