La servitu’ di passaggio costituita per usucapione ha natura di servitu’ volontaria con la conseguenza che, ai fini del relativo acquisto, e’ irrilevante lo stato di interclusione del fondo, dovendosi prescindere dai requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitu’ di passaggio coattivo, desumibili dagli articoli 1051, 1052 e 1055 c.c., che regolano detto istituto ( Cassazione civile, ordinanza 16 maggio 2019, n. 13223).