Nel caso testamento pubblico, lo stato di sanità mentale del testatore, dichiarato dal notaio per la mancanza di segni apparenti di incapacità del testatore stesso, può essere contestato con ogni mezzo di prova, senza necessità di proporre querela di falso. Ciò in quanto, ai sensi dell’articolo 2700 del codice civile, l’atto pubblico fa piena prova delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma nei limiti della sola attività materiale, immediatamente e direttamente richiesta, percepita e constatata dallo stesso pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. (Cassazione civile, Ordinanza 28 agosto 2020, n. 18042).