Il dato caratterizzante della disciplina del d.lgs. n. 122 del 2005 nella parte in cui prevede che il costruttore è obbligato, a pena di nullità del contratto, a procurare il rilascio ed a consegnare all’acquirente una fideiussione di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e deve ancora riscuotere dall’acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire per il quale sia stato richiesto il permesso a costruire, è costituito dalla sua collocazione nell’alveo del prescritto procedimento amministrativo di rilascio del permesso di costruire e di verifica della compatibilità di ciò che l’imprenditore sta costruendo – o si accinge a costruire – con la vigente normativa urbanistica. Ciò rappresenta l’elemento differenziale rispetto alla diversa fattispecie dell’immobile da costruire per il quale non sia stato nemmeno richiesto il relativo permesso e che pertanto non vede sorgere nel promittente acquirente quel particolare affidamento nel contesto di legalità in cui si colloca l’iniziativa imprenditoriale di costruzione dell’immobile ove almeno tale permesso sia già stato richiesto. (Corte Costituzionale sentenza n. 32 del 19 febbraio 2018)