articolo 1051 c.c. – interclusione fondo dominante – costituzione servitù – passaggio pedonale e transito veicoli – valutazione comparativa opposti interessi da tutelare – necessità – sussiste

Ai sensi dell’art. 1051 c.c., per stabilire se, in caso di interclusione del fondo dominante, la servitù debba costituirsi solo per il passaggio pedonale oppure anche per il transito dei veicoli, è necessario valutare comparativamente gli opposti interessi da tutelare. (Cassazione civile, Ordinanza 8 Maggio 2019, n. 12088)