Il giudizio di opposizione allo stato passivo e’ regolato – ai sensi della L.F., articolo 99 (come novellato dal Decreto Legislativo n. 169 del 2007) – dal principio dispositivo come qualunque ordinario giudizio di cognizione a natura contenziosa; in conseguenza, il materiale probatorio esaminabile e’ quello prodotto dalle parti o acquisito dal giudice ex articoli 210 e 213 cod. proc. civ., ed e’ solo quel materiale ad avere titolo a restare nel processo (cfr. Cass. 8 novembre 2010, n. 22711, che, affermando detto principio, ha confermato la sentenza con cui il tribunale non aveva acquisito d’ufficio i documenti contenuti nella domanda di insinuazione al passivo e non versati dal creditore nel giudizio di opposizione allo stato passivo. (Cassazione civile, sentenza n. 12436 del 3 Giugno 2014)