Quota di riserva – determinazione

Ai fini della determinazione della quota di riserva (art. 556 cod. civ.), la posizione del coniuge non e’ diversa rispetto a quella dei figli. E invero, come il figlio sopravvenuto puo’ chiedere la riduzione di tutte le donazioni compiute in vita dal padre, anche di quelle compiute prima della sua nascita in favore della madre o di altro coniuge ormai non piu’ tale; allo stesso modo il coniuge sopravvenuto rispetto ai figli puo’ chiedere la riduzione di tutte le donazioni compite dal de cuius in favore dei figli, anche di quelle precedenti il matrimonio poste in essere in favore dei figli nati da altro coniuge o nati fuori dal matrimonio. (Cassazione civile sentenza n.4445 del 7 marzo 2016)

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