Il criterio cronologico di riduzione delle donazioni previsto dall’art. 559 c.c. non può operare allorquando si sia in presenza non già di donazioni successive, ma di più donazioni coeve, per le quali non sia possibile stabilire quale di esse sia anteriore rispetto alle altre. In questo caso, qualora nessuno dei donatari sia in grado di reclamare una priorità del suo titolo, non resta che applicare la riduzione proporzionale stabilita dall’art. 558 c.c. per le disposizioni testamentarie.(Cassazione civile, Sentenza 30.12.2020 n. 29924)