L’assegnazione del godimento della casa familiare, ex art. 155 c.c. previgente e art. 155 quater c.c., o in forza della legge sul divorzio, non può essere presa in considerazione in occasione della divisione dell’immobile in comproprietà tra i coniugi, al fine di determinare il valore di mercato dell’immobile, allorquando l’immobile venga attribuito al coniuge che sia titolare del diritto al godimento stesso. (Cassazione civile, sentenza n.17843 del 9 settembre 2016)