Compravendita,  garanzia per vizi e autoresponsabilità acquirente

Nel contratto di compravendita, l’esclusione della garanzia nel caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell’art. 1491 cod. civ., costituisce applicazione del principio di autoresponsabilità e consegue all’inosservanza di un onere di diligenza del compratore in merito alla rilevazione dei vizi che si presentino di semplice percezione.  

Il giudice davanti al quale è stata proposta l’azione fondata sulla garanzia per vizi ha il potere-dovere di accertare non solo se esistono i vizi lamentati, ma anche se questi siano facilmente riconoscibili, trattandosi di un elemento costitutivo del diritto di credito azionato, come tale rilevabile d’ufficio, e non di un’eccezione proponibile soltanto dalla parte interessata (Cassazione civile , Ordinanza n. 18499 del 7 luglio 2025)  

CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA 13 MAGGIO 2025 N. 12837

( …omissis…) 

FATTI DI CAUSA

1.  Delta ha convenuto avanti il Tribunale di Firenze Gamma al fine di ottenere il pagamento dei compensi riferiti all’incarico verbale ricevuto dal convenuto di occuparsi della definizione transattiva di un suo debito nei confronti dell’avv. Omega, poi effettivamente transatto, e dello scioglimento della comunione dei beni con il fratello Zeta, con il quale il convenuto aveva rapporto conflittuale, poi avvenuto tramite lodo irrituale;

ha chiesto per l’espletamento del mandato e i positivi risultati raggiunti la liquidazione del compenso pari al 3% del valore complessivo dell’operazione della quale si era occupato quale mandatario, ai sensi degli artt. 1709 e 1720 cod. civ., o in via subordinata ai sensi dell’art. 2041 cod. civ.

Si è costituito Gamma, negando di avere conferito mandato all’attore e dichiarando che l’incarico era stato conferito dal fratello Zeta, il quale aveva provveduto al pagamento del compenso, come risultava dalla quietanza di pagamento che produceva, e chiedendo perciò il rigetto della domanda.

Con sentenza n. 1372/2015 depositata il 28-7-2015 il Tribunale di Lucca ha accertato che soltanto il convenuto e non il fratello aveva conferito all’attore incarico verbale di definire in via transattiva la controversia insorta con l’avv. Omega e di adoperarsi per lo scioglimento della comunione con il fratello;

ha dichiarato che la quietanza prodotta dal convenuto al fine di dimostrare il pagamento del compenso faceva riferimento ad altra attività, che dall’istruttoria era emerso che l’attore aveva ricevuto i mandati senza rappresentanza dal convenuto, oltre al positivo svolgimento degli incarichi; poiché l’attore non era iscritto ad alcun albo professionale né al ruolo degli agenti e mediatori, la determinazione del compenso doveva essere eseguita secondo equità, sulla base del parametro della provvigione prevista per la mediazione dagli usi della Camera di Commercio di Lucca, in misura pari al 2% del valore complessivo dell’oggetto del contendere, pari a Euro 15.191.000,00; per l’effetto ha condannato il convenuto a pagare all’attore Euro 303.820,00.

2. Avverso la sentenza Gamma ha interposto gravame, che con sentenza n. 703/2020 depositata il 27-3-2020 la Corte d’Appello di Firenze ha accolto, rigettando, in riforma della sentenza impugnata, le domande di  Delta e condannandolo alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi.

La sentenza ha dichiarato che il rapporto intercorso tra le parti non conteneva gli elementi costitutivi del mandato senza rappresentanza, che era il titolo posto a fondamento della domanda, seppure dalle prove testimoniali era emerso che per la risoluzione delle problematiche tra i fratelli Gamma – Zeta era intervenuto  Delta;

ha rilevato che colui che si qualificava come mandatario non aveva compiuto alcun atto giuridico assumendo obbligazioni e che il rapporto doveva essere qualificato come di mediazione atipica, perché lo stesso  Delta riferiva di una attività mediatoria tra i fratelli Gamma – Zeta, definendosi artefice degli accordi tra gli stessi conclusi, nell’assenza di terzietà e imparzialità che contraddistingueva il mediatore tipico; quindi ha dichiarato che non spettava compenso, in mancanza di iscrizione nel ruolo ex lege 39/1989 e poi nel registro ex D.Lgs. 59/2010, con preclusione anche all’esercizio dell’azione di ingiustificato arricchimento.

3.  Delta ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Gamma ha resistito con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

All’esito della camera di consiglio del 14-1-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “violazione degli artt. 1362 e ss. nonché 1703, 1705 e ss. cod. civ. e 116 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, il ricorrente evidenzia come, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, secondo la giurisprudenza di legittimità l’attività giuridica posta in essere dal mandatario non è necessariamente di carattere negoziale, potendo la prestazione del mandatario concretizzarsi anche nel compimento di attività di natura giuridica di assistenza nella redazione di contratti, nello svolgimento di trattative per la conclusione di contratti di compravendita, senza requisito di forma scritta nel caso in cui l’attività riguardi immobili.

2.Il secondo motivo di ricorso è rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e art. 163 c.p.c., in riferimento all’art. 360 1 comma n. 3 (e/o n. 4) c.p.c. Errore e travisamento sulle espressioni lessicali intese come fatti significanti, con alterazione del senso letterale e/o il contenuto sostanziale dell’atto introduttivo del giudizio, in relazione alle finalità che la parte ha inteso perseguire”;

il ricorrente evidenzia di non avere esposto fatti integranti l’esistenza di un rapporto di mediazione, ma di avere sempre dedotto di avere ricevuto mandato da parte di Gamma per svolgere per suo conto le trattative con il fratello; quindi lamenta che la sentenza, oltre a non avere provveduto a qualificare correttamente le domande, non ha neppure qualificato correttamente il rapporto intercorso tra le parti e ha completamente travisato l’effettivo contenuto della domanda, pronunciando su domanda diversa da quella proposta.

3.I motivi, da esaminare unitariamente stante la connessione, sono fondati, in quanto sussiste nella sentenza impugnata la violazione ex art. 360 co. 1 n.3 cod. proc. civ. degli artt. 1703 e 1705 cod. civ., che si è risolta anche nell’erronea qualificazione del contratto intercorso tra le parti.

La sentenza impugnata ha escluso che il rapporto tra Gamma e  Delta fosse qualificabile come di mandato esclusivamente sulla base del dato che il soggetto che si qualificava come mandatario non aveva compiuto alcun negozio giuridico assumendosi le relative obbligazioni.

In questo modo la sentenza non ha considerato che la prestazione del mandatario non deve consistere necessariamente nella conclusione di negozi giuridici, ma può concretarsi anche nel compimento di atti volontari non negoziali aventi rilevanza giuridica esterna; sulla base di questo principio, è stato statuito che l’attività del mandatario può consistere anche nel compimento di trattative contrattuali (Cass. Sez. 3 4-3-2002 n. 3103 Rv. 552775 pag. 13, Cass. Sez. 3 16-7-2010 n.16632, non massimata, pagg. 12-13) o nel compimento di atti diretti alla conclusione e al regolare adempimento di contratti tra le parti (Cass. Sez. L 17-5-1993 n. 5582 Rv. 482394-01, in relazione ad attività svolta per il reperimento di fornitori, la verifica della qualità della merce e l’autorizzazione di pagamenti, e Cass. Sez. 3 26-7-2005 n. 15607 Rv. 584894-01, in relazione ad attività consistente nel prestarsi per favorire una transazione su una controversia giudiziale insorta con un terzo).

Nella fattispecie, la prospettazione dell’attore  Delta era stata nel senso dell’esistenza del mandato, in quanto egli aveva sostenuto di avere ricevuto da Gamma l’incarico di svolgere le attività finalizzate a risolvere la questione relativa al credito reclamato con decreto ingiuntivo dall’avv. Omega e la questione relativa allo scioglimento della comunione con il fratello Zeta, e perciò l’incarico di svolgere trattative finalizzate a concludere transazione stragiudiziale con l’avvocato e finalizzate allo scioglimento della comunione con il fratello.

L’attore aveva, altresì, sostenuto di avere prestato la sua opera in tal senso, svolgendo la trattativa con l’avv. Omega in forza della quale lo stesso aveva accettato una somma inferiore a quella pretesa e svolgendo le trattative per la divisione del patrimonio comune con il comproprietario Zeta, che erano sfociate nell’affidamento da parte dei comproprietari dell’incarico di esecuzione delle operazioni di divisione a un collegio di arbitri irrituali; la circostanza che poi il mandante sia stato il contraente nella transazione con l’avvocato e nel compromesso per deferire le operazioni divisionali agli arbitri non esclude la configurabilità del rapporto di mandato con riguardo all’attività che aveva condotto alla conclusione di quei contratti.

Inoltre, è acquisito che per stabilire se un contratto abbia natura di mandato o di mediazione non è sufficiente fare riferimento all’esistenza o meno di un potere di rappresentanza in capo alla persona incaricata del compimento di un affare, in quanto il mandato può essere con o senza rappresentanza e anche il mediatore può assumere la rappresentanza del cliente; non è sufficiente neppure avere riguardo all’oggetto dell’incarico, potendo sia il mandato che la mediazione essere preordinate alla stipula di qualsiasi contratto. Invece, occorre fare riferimento alla natura vincolante o meno dell’incarico, in quanto il mandatario ha l’obbligo di eseguire l’incarico e acquista il diritto al compenso indipendentemente dal risultato raggiunto, mentre il mediatore ha la mera facoltà di attivarsi per mettere in relazione le parti, con diritto al compenso solo in caso di effettiva conclusione dell’affare (Cass. Sez. 3 18-2-1998 n. 1719 Rv. 512747-01, Cass. Sez. 3 30-9-2008 n. 24333 Rv. 604882-01).

È vero che è configurabile anche la mediazione negoziale atipica, fondata su contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche a una soltanto delle parti interessate – mediazione unilaterale – qualora la parte, volendo concludere un singolo affare, incarica altri di svolgere attività volta alla ricerca di persona interessata alla sua conclusione a determinate e prestabilite condizioni (Cass. Sez. U 2-8-2017 n. 19161 Rv. 645138-01); però è stato statuito che si configura mandato e non mediazione atipica unilaterale allorché il pagamento del compenso sia svincolato dall’esito dell’operazione, l’attività demandata abbia natura giuridica e sia insussistente il connotato dell’imparzialità (Cass. Sez. 2 10-1-2019 n. 482 Rv. 652053-01).

Essendo queste le differenze tra mandato e mediazione, la sentenza impugnata non avrebbe potuto dichiarare che il rapporto intercorso tra le parti, che l’attore sosteneva essere di mandato, era di mediazione, senza considerare che l’attore, ponendo a fondamento della sua domanda il contratto di mandato, aveva allegato l’esistenza dell’incarico e il compimento da parte sua dell’attività -in sé integrante prestazione del mandatario- in forza dell’incarico, con il conseguente diritto al compenso per l’attività svolta e non per la conclusione dell’affare.

Quindi la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare se sussistesse il mandato, e cioè se le parti avessero concluso accordo nei termini sostenuti dall’attore, invece di escludere che l’attività allegata potesse integrare l’oggetto del mandato; non ostava a tale indagine il fatto che l’attore non avesse prodotto scrittura con la quale gli fosse stato conferito l’incarico in quanto, in ossequio al principio di libertà delle forme, neppure il mandato per l’acquisto di beni immobili necessita della forma scritta, che occorre per gli atti, come la procura, che costituiscono presupposto per la realizzazione dell’effetto reale del trasferimento della proprietà (Cass. Sez. 3 28-10-2016 n. 21805 Rv. 642964-01, Cass. Sez. 3 2-9-2013 n. 20051 Rv. 627719-01).

4. Con il terzo motivo, rubricato “violazione dell’art. 101 c.p.c. Violazione degli artt. 1362 e ss., 1703 e ss. e 1753 e ss. cod. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c.”, il ricorrente evidenzia che la qualificazione del rapporto come mediazione impropria era stata dedotta dalla controparte nella memoria di replica; lamenta che tale questione nuova non sia stata segnalata alle parti, in violazione dell’art. 101 cod. proc. civ. e con conseguente nullità della sentenza.

5.Con il quarto motivo, rubricato “violazione dell’art. 2041 cod. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, il ricorrente evidenzia come non ha proposto una domanda volta a conseguire il compenso per la mediazione atipica, per cui rileva che dal rigetto di tale domanda non proposta non poteva conseguire il rigetto della domanda formulata ex art. 2041 cod. civ.

6. Il terzo e il quarto motivo sono assorbiti dall’accoglimento del primo e del secondo motivo.

Poiché si deve escludere che la Corte d’Appello potesse qualificare il rapporto come mediazione prescindendo dall’accertare quanto allegato dall’attore in ordine alla conclusione di contratto di mandato, risultano superate le questioni sia riferite al fatto che l’esistenza della mediazione atipica non fosse stata prospettata alle parti, sia riferite al fatto che l’inesistenza del diritto al compenso del mediatore non iscritto escludesse anche il diritto di proporre domanda di arricchimento senza causa.

7. In conclusione, all’accoglimento del primo e del secondo motivo consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione, che farà applicazione dei principi esposti e si atterrà a quanto sopra ritenuto, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti il terzo e il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 14 gennaio 2025.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2025.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Obbligo del venditore di consegnare documenti al compratore

Nel contratto di vendita, i documenti che il venditore è obbligato a consegnare al compratore ai sensi dell’art. 1477, comma 3, codice civile,, devono essere considerati non soltanto nella loro materiale esistenza e nel loro contenuto formale, ma anche e soprattutto nella loro idoneità ad assicurare al compratore medesimo l’esercizio dei poteri di godimento e di scambio, dei quali è divenuto titolare. ( Cassazione civile  Ordinanza 3 aprile 2025 n. 8901 )

Separazione e diritto all’assegno di mantenimento nel caso di continuativa convivenza con un nuovo partner

Nella separazione personale dei coniugi, l diritto all’assegno di mantenimento viene meno ove, durante la separazione, il coniuge avente diritto instauri un rapporto di fatto con un nuovo partner che si traduca in una stabile e continuativa convivenza, oppure in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita caratterizzato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, con onere della prova a carico del coniuge tenuto a corrispondere l’assegno. La stabilità e la continuità della convivenza può essere presunta, salvo prova contraria, se le risorse economiche sono state messe in comune, mentre, nel caso faccia difetto la coabitazione, la prova relativa all’assistenza morale e materiale tra i partner dovrà essere rigorosa. (Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 14358 del 29 maggio 2025).

Accettazione tacita dell’eredità: recenti pronunce della Cassazione civile 

L’accettazione tacita dell’eredità richiede, ex art. 476 c.c., la ricorrenza delle due condizioni del compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che si tratti di un atto cui è legittimato solo chi ha la qualità di erede. La disposizione recita, infatti: “l’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.

La stipula di un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un bene relitto da parte dei chiamati all’eredità, ad esempio, per la Cassazione Civile (Ordinanza nr 9436/2025) ha queste caratteristiche e comporta accettazione tacita dell’eredità. Nel caso di azione giudiziale proposta da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius in forza di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l’allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all’eredità e, secondo la Cassazione (sentenza nr 14288/2025) , unitamente all’allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell’intervenuta accettazione tacita dell’eredità. Ciò in quanto l’esercizio dell’azione giudiziale da parte di un soggetto chiamato all’eredità,  che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di questa accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede

 

Presupposizione: requisiti

In  ambito contrattuale, si ha presupposizione, quando una determinata situazione di fatto o di diritto – comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere certo e obiettivo – sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo tale da assurgere a fondamento, pur in mancanza di un espresso riferimento, dell’esistenza ed efficacia del contratto.  (Cassazione civile, Ordinanza 28.01.2025 n. 1995).

Contributo del genitore al mantenimento dei figli maggiorenni non autonomi.

Per stabilire quanto un genitore deve contribuire al mantenimento di figli maggiorenni non autonomi (sia nel caso di separazione/divorzio che di figli nati fuori dal matrimonio), è fondamentale considerare i redditi di entrambi i genitori e confrontarli.

Si devono, inoltre, valutare le necessità attuali del figlio ed il suo precedente tenore di vita. Non è sufficiente basarsi sulle presunte esigenze di un giovane, ma è necessaria un’analisi comparativa delle condizioni economiche dei genitori per rispettare il principio di proporzionalità e l’uguaglianza genitoriale. Nel caso esaminato, la Corte d’Appello aveva errato limitandosi a considerare l’età del figlio senza esaminare e confrontare le finanze dei genitori. (Cassazione civile, Ordinanza n. 2571/2025)

Comodato propriamente detto e comodato precario.

E ‘corretta la distinzione tra comodato propriamente detto, regolato dagli artt. 1803 e 1809 cod. civ., e comodato c.d. precario di cui all’art. 1810 cod. civ., definito dalla legge comodato senza destinazione di durata.

La distinzione tra le due ipotesi è decisiva in merito alla facoltà di chiedere la restituzione del bene, perché nel primo caso l’obbligo di restituzione e regolato dall’art. 1809 cit.

Nel secondo. caso, invece, il comodatario è tenuto alla restituzione non appena il comodante gliene faccia richiesta e quindi ad nutum. (Cassazione civile, Ordinanza 9 gennaio 2025 n. 573.)

Unioni di fatto e doveri di natura morale e sociale dei conviventi.

Le unioni di fatto sono un diffuso fenomeno sociale tutelato   dall’art. 2 Costituzione, connotato da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell’altro. Questi doveri  possono concretizzarsi in attività di assistenza materiale e di contribuzione economica, non solo nel corso del rapporto di convivenza, ma anche nel periodo successivo alla sua cessazione che possono configurarsi, considerata la specificità del caso concreto, come adempimento di un’obbligazione naturale ai sensi dell’art. 2034 c.c.,  nel caso in cui sussistano gli ulteriori requisiti della proporzionalità, spontaneità ed adeguatezza.  Il vincolo solidaristico e affettivo che trae origine dalla pregressa unione di fatto è in linea con la valutazione corrente nella società, fondata sull’affermazione sempre più estesa di una concezione pluralistica della famiglia. (Cassazione civile, Ordinanza 2 gennaio 2025 n. 28). 

Promissario acquirente: richiesta di esecuzione specifica e, cumulativamente, di riduzione del prezzo per vizi della cosa

Nel contratto preliminare, il promissario acquirente non ha la sola alternativa della risoluzione del contratto o dell’accettazione senza riserve della cosa viziata o difforme, ma può esperire l’azione di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo e, cumulativamente, proporre un’“actio quanti minoris” per vizi della cosa, chiedendo l’eliminazione delle accertate difformità o la riduzione del prezzo; in  questo caso, l’offerta del prezzo, ai sensi dell’articolo 2932, comma 2, cod. civ., non è necessaria, nel caso in cui il pagamento non sia esigibile prima della conclusione del contratto definitivo.(Cassazione civile, Ordinanza 7 ottobre 2024 n. 26146).