Nel contratto preliminare, il promissario acquirente non ha la sola alternativa della risoluzione del contratto o dell’accettazione senza riserve della cosa viziata o difforme, ma può esperire l’azione di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo e, cumulativamente, proporre un’“actio quanti minoris” per vizi della cosa, chiedendo l’eliminazione delle accertate difformità o la riduzione del prezzo; in questo caso, l’offerta del prezzo, ai sensi dell’articolo 2932, comma 2, cod. civ., non è necessaria, nel caso in cui il pagamento non sia esigibile prima della conclusione del contratto definitivo.(Cassazione civile, Ordinanza 7 ottobre 2024 n. 26146).
Contratto misto di vendita ed appalto: disciplina applicabile
Nel caso di contratto misto di vendita ed appalto, per stabilire la disciplina applicabile, compresa quella della garanzia per vizi, si applica il criterio della prevalenza causale sulla base della volontà delle parti. Pertanto si ha appalto quando la prestazione dell’opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre si ha compravendita quando il risultato perseguito dalle parti è essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell’opera è prevista al solo fine di assicurare l’utilità del bene ceduto (Cassazione civile, Ordinanza 26 settembre 2024 n. 25787).
Prova dell’esistenza e validità del testamento olografo
Quando in un giudizio deve essere provata l’esistenza e la validità di un testamento olografo, del quale sia stata prodotta una fotocopia non autentica, la cui conformità all’originale sia stata tempestivamente contestata, la parte interessata ha l’onere di produrre l’originale del documento, non potendo la copia essere oggetto né di verificazione né di querela di falso. Nell’ipotesi di perdita della scheda testamentaria, la prova, diretta alla dimostrazione dell’esistenza e alla ricostruzione, totale o parziale, del testamento è, altrimenti, soggetta alla limitazione prevista dal combinato disposto degli art. 2724, n. 3, e 2725 c.c., operando questa limitazione anche nel caso in cui si tratti di accertare se una copia del testamento sia conforme all’originale andato smarrito, tenendo distinte, ai fini dell’ onere probatorio, la situazione dell’erede che abbia avuto la detenzione della scheda e quella dell’erede che non l’abbia mai avuta (Cassazione civile Ordinanza 3.09.2024 n. 23612).
L’assegnazione della casa familiare si stende anche a mobili ed arredi
L’assegnazione della casa familiare si estende anche a mobili ed arredi. Ciò perché è indissolubilmente legata alla collocazione dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti, i quali hanno diritto di conservare l’habitat domestico nel quale sono nati o cresciuti, composto dalle mura e dagli arredi. L’assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi, ai sensi dell’art. 155, comma 4, c.c., ricomprende, per la finalità sopraindicate, non il solo immobile, ma anche i mobili, gli arredi, gli elettrodomestici ed i servizi, con l’eccezione dei beni strettamente personali che soddisfano esigenze peculiari dell’altro ex coniuge. Il collegamento tra immobile e mobili, al fine di tutelare l’interesse del minore alla conservazione dell’ambiente familiare, opera anche se l’immobile è di proprietà esclusiva del coniuge non proprietario dei beni mobili al fine di garantire al minore quel complesso di comfort e di servizi che durante la convivenza ha caratterizzato lo standard di vita familiare ( Cassazione civile, Ordinanza 17 giugno 2024 n. 16691)
Domanda di reintegra del possesso e legittimazione passiva del promissario acquirente
La domanda di reintegra nel possesso di un bene è proponibile anche nei confronti del promissario acquirente che abbia ottenuto la sentenza di cui all’ articolo 2932 del codice civile, purché passata in giudicato. Infatti questa sentenza, essendo costitutiva e avendo efficacia “ex nunc”, produce gli effetti del contratto preliminare e trasferisce la proprietà del bene solo con il passaggio in giudicato. Pertanto fino a tale data il promittente venditore è ancora proprietario e possessore. (Cassazione civile, Ordinanza 28.05 2024 n. 14885).
Assegno divorzile e accordi coniugali con attribuzioni patrimoniali
Nella definizione giudiziale della crisi coniugale per l’attribuzione dell’assegno divorzile richiesto in funzione perequativo-compensativa, il giudice deve valutare se, nel corso della vita matrimoniale, siano stati negoziati accordi coniugali recanti attribuzioni patrimoniali o elargizioni in denaro, che abbiano riequilibrato le rispettive condizioni economiche.
In alternativa deve valutare se, al momento del divorzio, permanga ancora un significativo divario patrimoniale e reddituale riconducibile al sacrificio, o meno, di uno di essi durante la vita coniugale, potendosi infatti giustificare – solo nel primo caso – l’attribuzione giudiziale dell’assegno divorzile (Cassazione Civile, ordinanza 29 luglio 2024, n. 21111)
Apprezzamento della gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art 1455 c.c.
In materia di apprezzamento della gravità dell’inadempimento, ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., la previsione di legge viene falsamente applicata se il giudice non individua i parametri in base dei quali afferma che l’inadempimento non può essere giudicato di scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altro contraente. Questi parametri non possono prescindere dalle emergenze della causa, conseguentemente il giudizio non può essere espresso in termini astratti o, comunque, incompatibili con esse”. (Cassazione civile, Ordinanza n.13784, 17 maggio 2024)
Liberalità indirette e applicabilità delle norme sulla donazione
L’art. 809 c.c., nell’indicare quali norme della donazione siano applicabili alle liberalità risultanti da atti diversi da essa ( liberalità indirette) , va interpretato restrittivamente, nel senso che alle liberalità anzidette non si applicano tutte le altre disposizioni non espressamente richiamate; ne consegue che al negotium mixtum cum donatione non si applica l’art. 771 c.c. non essendo richiamato dall’art. 809 c.c. (Cassazione civile, Ordinanza 23 aprile 2024 n. 10979).
Costruzione realizzata da coniugi in regime di comunione legale su terreno acquistato da uno dei coniugi in forza di successione: titolarità
L’art. 179 comma 1 lett. b) cod. civ. stabilisce che non costituiscono oggetto di comunione legale i beni acquistati dal coniuge per effetto di donazione o successione. Nel caso di costruzione realizzata su un terreno acquistato in forza di successione da un coniuge in regime di comunione legale si deve escludere l’acquisto in comproprietà tra i coniugi, dovendosi applicare il principio generale dell’accessione di cui all’art. 934 cod. civ., che non trova deroga nella disciplina della comunione legale (Cassazione civile, Ordinanza 22.04.2024 n. 10727)
Clausola risolutiva espressa e risoluzione di diritto del contratto
La risoluzione di diritto di un contratto, prevista dai contraenti con apposita pattuizione quale conseguenza dell’inadempimento – di qualsiasi entità – di una determinata obbligazione non si verifica automaticamente, ma solo nel momento in cui il contraente, nel cui interesse la clausola sia stata pattuita, comunichi all’altro contraente inadempiente che intende avvalersi della clausola stessa.
Infatti quando il diritto potestativo di risolvere il contratto in forza di tale clausola risulti proposto con domanda giudiziale – non essendo necessario che sia fatto dalla parte fuori del giudizio e prima di questo – la risoluzione retroagisce al momento della domanda e non ad un momento anteriore. (Cassazione civile, ordinanza 8 aprile 2024 n. 9369)