Nel fondo patrimoniale, il concetto di debiti contratti per soddisfare i “bisogni della famiglia” non comprende tutti gli obblighi assunti da un coniuge per incrementare la ricchezza familiare, ma solo quelli «inerenti all’attività di lavoro dei coniugi» «se da tale attività la famiglia trae i mezzi di mantenimento» (Cassazione Civile, Ordinanza 7 giugno 2021 n. 15741).