Il diritto reale di abitazione, riservato al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c., ha ad oggetto la sola “casa adibita a residenza familiare”, e cioè l’immobile in cui i coniugi abitavano insieme stabilmente prima della morte del de cuius, quale luogo principale di esercizio della vita matrimoniale; conseguentemente questo diritto non può comprendere due (o più) residenze alternative, oppure due (o più) immobili di cui i coniugi avevano la disponibilità e che usavano in via temporanea, richiedendo la nozione di casa adibita a residenza familiare comunque l’individuazione di un solo alloggio costituente, se non l’unico, quanto meno il prevalente centro di aggregazione degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia. ( Cassazione civile, Sentenza 10.03.2023 n. 7128)