Incasso assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità’ – persona diversa dal beneficiario del titolo – responsabilita’ banca – natura contrattuale. Pagamento assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore, o dal banchiere giratario per l’incasso – liberazione della banca in buona fede dall’originaria obbligazione – esclusione

La responsabilita’ della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall’articolo 43 legge assegni (Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736), l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilita’, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far si’ che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformita’ alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso.
L’articolo 43, comma 2, legge assegni (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), nel disporre che colui che paga a persona diversa dal prenditore, o dal banchiere giratario per l’incasso, risponde del pagamento, disciplina in modo autonomo il pagamento dell’assegno non trasferibile, con deviazione dalla regola generale che libera il debitore che esegua il pagamento in buona fede in favore del creditore apparente (articolo 1189 cod. civ.). Ne consegue che, in caso di pagamento di un assegno bancario non trasferibile in favore di chi non era legittimato, la banca non e’ liberata dall’originaria obbligazione finche’ non paghi al prenditore esattamente individuato, e cio’ a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sulla identificazione dello stesso prenditore, trattandosi di ipotesi di obbligazione “ex lege”

(Cassazione civile, sentenza n.1754 del 29 Gennaio 2016)

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