Rinuncia all’eredita’ -forma solenne – dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni – equipollenti – possibilita’ – esclusione. Rinuncia all’eredita’ – successiva accettazione eredita’ – non osta

Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c. in tema di rinunzia all’eredita’ – la quale determina la perdita del diritto all’eredita’ ove ne sopraggiunga l’acquisto da parte degli altri chiamati – l’atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni) senza possibilita’ di equipollenti. E’ escluso che la rinuncia all’eredita’ possa essere fatta mediante scrittura privata autenticata. La rinunzia all’eredita’ non fa venir meno la delazione del chiamato, stante il disposto dell’art. 525 c.c. e non e’, pertanto, ostativa alla successiva accettazione, che puo’ essere anche tacita, allorquando il comportamento del rinunciante sia incompatibile con la volonta’ di non accettare la vocazione ereditaria (Cassazione civile, sentenza 4 luglio 2016 n. 13599)

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