La servitu’ di passaggio costituita per usucapione ha natura di servitu’ volontaria con la conseguenza che, ai fini del relativo acquisto, e’ irrilevante lo stato di interclusione del fondo, dovendosi prescindere dai requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitu’ di passaggio coattivo, desumibili dagli articoli 1051, 1052 e 1055 c.c., che regolano detto istituto ( Cassazione civile, ordinanza 16 maggio 2019, n. 13223).
articolo 1051 c.c. – interclusione fondo dominante – costituzione servitù – passaggio pedonale e transito veicoli – valutazione comparativa opposti interessi da tutelare – necessità – sussiste
Ai sensi dell’art. 1051 c.c., per stabilire se, in caso di interclusione del fondo dominante, la servitù debba costituirsi solo per il passaggio pedonale oppure anche per il transito dei veicoli, è necessario valutare comparativamente gli opposti interessi da tutelare. (Cassazione civile, Ordinanza 8 Maggio 2019, n. 12088)