Nella garanzia per i vizi della cosa venduta, di cui all’art. 1490 cod. civ., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’art. 1492 codice civile (o anche di risarcimento dei danni) è gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi stessi (Cassazione civile, Ordinanza 22 luglio 2022 n. 22979).