Nei contratti di appalto, l’obbligazione del committente di pagare il corrispettivo sorge, in base all’articolo 1665, ultimo comma c.c., solo all’esito dell’accettazione dell’opera (accettazione che, negli appalti di opere pubbliche, puo’ ritenersi avvenuta soltanto all’esito del collaudo dell’opera stessa), a nulla rilevando che, prima di tale momento, l’appaltatore abbia messo a disposizione del committente il risultato della sua prestazione (Cassazione civile, Ordinanza, 22 novembre 2023 n. 32512)
Consegna e accettazione dell’opera nel contratto d’appalto.
Nell’appalto, ai sensi dell’art. 1665, comma 4, cod. civ., è necessario distinguere tra atto di “consegna” e atto di “accettazione” dell’opera. La prima è un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente. La seconda richiede, al contrario, che il committente esprima (anche “per facta concludentia”) il gradimento dell’opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale che comporta effetti ben determinati, quali l’esonero dell’appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo. (Cassazione civile, Ordinanza 23 settembre 2022 n. 27915)