Condizione sostanziale di opponibilità ai terzi dell’avvenuta costituzione del fondo patrimoniale è l’annotazione dell’atto costitutivo in calce all’atto di matrimonio. L’esibizione in giudizio dell’atto di matrimonio recante l’annotazione, non è condizione sostanziale di opponibilità dell’atto ai terzi richiesta dall’art. 162 cod. civ., ma costituisce necessario adempimento dell’onere processuale della prova in giudizio.(Corte di Cassazione, 12 ottobre 2017, n. 23955)