assegno di divorzio – riferimento al tenore di vita pregresso – rilevanza  – esclusione –  assegno  di divorzio –  autosufficienza economica del richiedente- rilevanza – sussiste

Ai fini dell’ammissibilità dell’assegno di divorzio, non è corretto  il riferimento al tenore di vita pregresso,  che va sostituito  con quello dell’ autosufficienza economica del richiedente.

L’autosufficienza economica  va collegata a specifici parametri che vanno adeguati  alla fattispecie concreta : il possesso di redditi di qualsiasi specie, di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri imposti e del costo della vita nel luogo di residenza; le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale; la stabile disponibilità di una casa di abitazione, salvo ovviamente altri elementi che potranno rilevare nelle singole fattispecie. (Cassazione civile, sentenza  26 gennaio 2018, nr 2043)