Ai fini dell’ammissibilità dell’assegno di divorzio, non è corretto il riferimento al tenore di vita pregresso, che va sostituito con quello dell’ autosufficienza economica del richiedente.
L’autosufficienza economica va collegata a specifici parametri che vanno adeguati alla fattispecie concreta : il possesso di redditi di qualsiasi specie, di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri imposti e del costo della vita nel luogo di residenza; le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale; la stabile disponibilità di una casa di abitazione, salvo ovviamente altri elementi che potranno rilevare nelle singole fattispecie. (Cassazione civile, sentenza 26 gennaio 2018, nr 2043)