appalto – danni subiti  da terzi – responsabilità – danni derivanti dall’attività dell’appaltatore e danni derivanti dalla cosa oggetto dell’appalto – distinzione – necessità

Nel  caso di danni subiti da terzi nel corso dell’esecuzione di un appalto, bisogna distinguere tra i danni derivanti dall’attivita’ dell’appaltatore e i danni derivanti dalla cosa oggetto dell’appalto; per i primi si applica l’articolo 2043 c.c. e ne risponde di regola esclusivamente l’appaltatore, salvo il caso in cui il danneggiato provi la una concreta ingerenza del committente nell’attivita’ stessa e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo; per i secondi risponde (anche) il committente ai sensi dell’articolo 2051 c.c., in quanto l’appalto e l’autonomia dell’appaltatore non escludono la permanenza della qualita’ di custode della cosa da parte del committente. (Sentenza 28 settembre 2018, n. 23442)

danno – lesione rapporto parentale -stabile relazione affettiva – relazione  di affetto, di consuetudine di vita  e di abitudini – necessità – sussiste 

Il danno conseguente alla lesione del rapporto parentale deve essere riconosciuto in relazione a qualsiasi tipo di rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile relazione affettiva, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia intrattenuto con un parente di sangue o con un soggetto che non sia legato da un vincolo di consanguineita’ naturale, ma che ha con il danneggiato analoga relazione di affetto, di consuetudine di vita e di abitudini (Cassazione civile, Ordinanza 21 agosto 2018, n. 20835)

responsabilita’ amministrazione ferroviaria –  danno alla persona del viaggiatore da ritardi o interruzioni  – risarcibilità -normativa applicabile – conseguenze

In materia di responsabilita’ dell’amministrazione ferroviaria, il danno alla persona del viaggiatore da ritardi o interruzioni e’ risarcibile – in deroga all’articolo 1681 cod. civ. (ed in forza di quanto previsto dal precedente articolo 1680) – alle condizioni stabilite dal R.Decreto Legge , n. 1948/1934, articolo 11, paragrafo quarto, convertito nella L. , n. 911/1935, norma ancora oggi applicabile in forza di quanto stabilito dal Decreto Legge   n. 200/2008, articolo 3, comma 1 bis, lettera e), convertito in L. 18 febbraio n. 9/2009 , e dal Decreto Legislativo  n. 179/2009. Con la conseguenza che il risarcimento – limitato al danno derivato al viaggiatore dal ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza o da interruzioni del servizio – deve avvenire alle condizioni previste dal medesimo R.Decreto Legge n. 1948 del 1934, articoli 9 e 101, e, dunque, mediante diritto di valersi di un treno successivo per l’effettuazione o la prosecuzione del viaggio o attraverso il rimborso del prezzo corrisposto. (Cassazione civile, Sentenza 4 maggio 2018, n. 10596)

Danno da fermo tecnico autoveicolo – liquidazione – condizioni

Il c.d. danno da “fermo tecnico”, patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilita’ di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, puo’ essere liquidato anche in assenza d’una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato. (Cassazione civile, sentenza n.13215 del 26 Giugno 2015)