è nulla per contrasto con il divieto di cui all’art. 458 cod. civ. la transazione con la quale uno dei futuri eredi, quando è ancora in vita il de cuius, rinunci a vantare i diritti, anche quale legittimario, sulla futura successione, ivi incluso il diritto a fare accertare la natura simulata degli atti di disposizione posti in essere dal de cuius in quanto idonei a dissimulare donazione (Cassazione civile, sentenza n. 366 del 5.01.2024)
L’obbligo della collazione sorge automaticamente con l’apertura della successione
L’obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione ed i beni donati devono essere conferiti indipendentemente dalla proposizione di una domanda dei condividenti, salva l’espressa dispensa da parte del “de cuius” nei limiti in cui sia valida. Conseguentemente, una volta che la prova delle donazioni del de cuius sia emersa dall’attivita’ istruttoria, e sulla base degli elementi di prova forniti nel rispetto del regime delle preclusioni istruttorie, il giudice deve tenere conto delle stesse ai fini della collazione, anche a prescindere da una domanda della parte, attesa l’automaticita’ che connota tale istituto e la sua intrinseca inerenza allo svolgimento delle operazioni divisionali (Cassazione civile, Ordinanza, 24 febbraio 2022 n. 6145).