L’obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione ed i beni donati devono essere conferiti indipendentemente dalla proposizione di una domanda dei condividenti, salva l’espressa dispensa da parte del “de cuius” nei limiti in cui sia valida. Conseguentemente, una volta che la prova delle donazioni del de cuius sia emersa dall’attivita’ istruttoria, e sulla base degli elementi di prova forniti nel rispetto del regime delle preclusioni istruttorie, il giudice deve tenere conto delle stesse ai fini della collazione, anche a prescindere da una domanda della parte, attesa l’automaticita’ che connota tale istituto e la sua intrinseca inerenza allo svolgimento delle operazioni divisionali (Cassazione civile, Ordinanza, 24 febbraio 2022 n. 6145).