Nel caso di contratto preliminare cui acceda il versamento di una caparra confirmatoria, la parte adempiente che si sia avvalsa della facolta’ di provocarne la risoluzione mediante diffida ad adempiere, ai sensi dell’articolo 1454 c.c., puo’ agire in giudizio esercitando il diritto di recesso ex articolo 1385 c.c., comma 2. (Cassazione civile, Ordinanza 14 dicembre 2020 n. 28390)
contratto preliminare – inadempimento – conseguenze
A fronte di un vincolo contrattuale preliminare ormai perfezionatosi, nel caso di inadempimento e’ ipotizzabile una pronuncia giudiziale costitutiva dello scioglimento del contratto per effetto della declaratoria di risoluzione per inadempimento ex articolo 1453 c.c., previo accertamento dell’incidenza della gravita’ dell’inadempimento stesso sul funzionamento sinallagmatico. Altrimenti, puo’ darsi un’ipotesi di risoluzione di diritto del contratto, ove sussistano i presupposti dell’essenzialita’ del termine, o della pattuizione di una clausola risolutiva espressa o della previa intimazione d’una diffida ad adempiere (articoli 1454, 1456 e 1457 c.c.). Infine, la sentenza puo’ prendere atto dell’intervenuto esercizio di una facolta’ di recesso, facolta’ attribuita in forza di patto espresso (articolo 1373 c.c.), oppure, in forza del secondo comma dell’articolo 1385 c.c., ove sia stata data una caparra confirmatoria, in forma di risoluzione stragiudiziale del contratto per l’inadempimento della controparte. Se invece la pattuizione intercorsa durante le trattative di acquisto e’ finalizzata ad ulteriori accordi che definiscano i restanti elementi essenziali dell’accordo, e non e’ percio’ ancora qualificabile come contratto preliminare, puo’ ipotizzarsi un rifiuto motivato di procedere nella contrattazione. (Cassazione civile Sentenza 21 maggio 2018, n. 12527)