La morte del coniuge, in pendenza di giudizio di separazione o divorzio, anche nella fase di legittimita’ davanti alla Corte di Cassazione, fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere sia sul giudizio relativo allo status che su quello relativo alle domande accessorie. Tale principio legale deve estendersi anche alle domande accessorie che sono “autonomamente” sub judice al momento della morte del coniuge nei cui confronti era stato richiesto l’assegno (Cassazione civile, sentenza 20 febbraio 2018, n. 4092)
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