Accettazione tacita dell’eredità: recenti pronunce della Cassazione civile 

L’accettazione tacita dell’eredità richiede, ex art. 476 c.c., la ricorrenza delle due condizioni del compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che si tratti di un atto cui è legittimato solo chi ha la qualità di erede. La disposizione recita, infatti: “l’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.

La stipula di un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un bene relitto da parte dei chiamati all’eredità, ad esempio, per la Cassazione Civile (Ordinanza nr 9436/2025) ha queste caratteristiche e comporta accettazione tacita dell’eredità. Nel caso di azione giudiziale proposta da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius in forza di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l’allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all’eredità e, secondo la Cassazione (sentenza nr 14288/2025) , unitamente all’allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell’intervenuta accettazione tacita dell’eredità. Ciò in quanto l’esercizio dell’azione giudiziale da parte di un soggetto chiamato all’eredità,  che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di questa accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede

 

Accettazione tacita dell’eredità e voltura catastale

L’accettazione tacita dell’eredita’ puo’ essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per se’ a comprovare un’accettazione tacita dell’eredita’ (Cass. n. 178/1996; n. 5463/1988; n. 5688/1988), ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale (Cassazione civile, Ordinanza, 30 aprile 2021, n. 11478)
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eredità – accettazione tacita – comportamento che presuppone la volontà di accettarla – necessità – sussiste

L’accettazione tacita dell’eredità si puo’ desumere da un comportamento tale da presupporre la volonta’ di accettare l’eredita’; puo’ legittimamente reputarsi implicita nell’esercizio, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che essendo volte alla rivendica o alla difesa della proprieta’ o ai danni per la mancata disponibilita’ di beni ereditari – non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall’articolo 460 c.c., ma travalichino il semplice mantenimento dello stato di fatto esistente al momento dell’apertura della successione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporre se non presupponendo di voler far propri i diritti successori (Cassazione civile, sentenza 11 marzo 2019, n. 6907).

accettazione con beneficio d’inventario  – fattispecie  a formazione progressiva – mancata redazione inventario – conseguenze –  mancato perfezionamento. Beneficio limitazione  responsabilità – accettazione  e tempestiva redazione  inventario – concorso – necessità 

Nella procedura di accettazione con beneficio di inventario, la mancata redazione dell’inventario impedisce il perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva. Il beneficio della limitazione di responsabilità  è, infatti, collegato al concorso sia dell’accettazione che della tempestiva redazione dell’inventario. (Cassazione civile, sent .16 novembre 29665).

Divisione parziale – ammissibilità – sussiste. Concorso  della volontà di tutti i coeredi –  manifestazione  in forma scritta – necessità – sussiste 

 

La divisione parziale  – consentita dall’inciso “la divisione dell’eredità o alcuni beni di essa” figurante nel testo dell’art. 713, 3 co., cod. civ.  postula  il concorso della volontà manifestata per iscritto – nell’evenienza di cui al n. 11) dell’art. 1350 cod. civ.  – di tutti i coeredi in un unico contesto documentale, come accade solitamente, oppure  in contesti documentali separati e pur cronologicamente distinti, ma, in  questa seconda eventualità, a condizione che si accerti che i documenti sono tra loro inscindibilmente correlati, in modo tale  da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell’accordo nella forma prescritta  (Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 10 luglio 2017, n.17021)

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