L’accettazione tacita dell’eredità si puo’ desumere da un comportamento tale da presupporre la volonta’ di accettare l’eredita’; puo’ legittimamente reputarsi implicita nell’esercizio, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che essendo volte alla rivendica o alla difesa della proprieta’ o ai danni per la mancata disponibilita’ di beni ereditari – non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall’articolo 460 c.c., ma travalichino il semplice mantenimento dello stato di fatto esistente al momento dell’apertura della successione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporre se non presupponendo di voler far propri i diritti successori (Cassazione civile, sentenza 11 marzo 2019, n. 6907).
accettazione con beneficio d’inventario – fattispecie a formazione progressiva – mancata redazione inventario – conseguenze – mancato perfezionamento. Beneficio limitazione responsabilità – accettazione e tempestiva redazione inventario – concorso – necessità
Nella procedura di accettazione con beneficio di inventario, la mancata redazione dell’inventario impedisce il perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva. Il beneficio della limitazione di responsabilità è, infatti, collegato al concorso sia dell’accettazione che della tempestiva redazione dell’inventario. (Cassazione civile, sent .16 novembre 29665).
Divisione parziale – ammissibilità – sussiste. Concorso della volontà di tutti i coeredi – manifestazione in forma scritta – necessità – sussiste
La divisione parziale – consentita dall’inciso “la divisione dell’eredità o alcuni beni di essa” figurante nel testo dell’art. 713, 3 co., cod. civ. postula il concorso della volontà manifestata per iscritto – nell’evenienza di cui al n. 11) dell’art. 1350 cod. civ. – di tutti i coeredi in un unico contesto documentale, come accade solitamente, oppure in contesti documentali separati e pur cronologicamente distinti, ma, in questa seconda eventualità, a condizione che si accerti che i documenti sono tra loro inscindibilmente correlati, in modo tale da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell’accordo nella forma prescritta (Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 10 luglio 2017, n.17021)