Accettazione tacita dell’eredità e voltura catastale

L’accettazione tacita dell’eredita’ puo’ essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per se’ a comprovare un’accettazione tacita dell’eredita’ (Cass. n. 178/1996; n. 5463/1988; n. 5688/1988), ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale (Cassazione civile, Ordinanza, 30 aprile 2021, n. 11478)
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eredità – accettazione tacita – comportamento che presuppone la volontà di accettarla – necessità – sussiste

L’accettazione tacita dell’eredità si puo’ desumere da un comportamento tale da presupporre la volonta’ di accettare l’eredita’; puo’ legittimamente reputarsi implicita nell’esercizio, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che essendo volte alla rivendica o alla difesa della proprieta’ o ai danni per la mancata disponibilita’ di beni ereditari – non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall’articolo 460 c.c., ma travalichino il semplice mantenimento dello stato di fatto esistente al momento dell’apertura della successione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporre se non presupponendo di voler far propri i diritti successori (Cassazione civile, sentenza 11 marzo 2019, n. 6907).

accettazione con beneficio d’inventario  – fattispecie  a formazione progressiva – mancata redazione inventario – conseguenze –  mancato perfezionamento. Beneficio limitazione  responsabilità – accettazione  e tempestiva redazione  inventario – concorso – necessità 

Nella procedura di accettazione con beneficio di inventario, la mancata redazione dell’inventario impedisce il perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva. Il beneficio della limitazione di responsabilità  è, infatti, collegato al concorso sia dell’accettazione che della tempestiva redazione dell’inventario. (Cassazione civile, sent .16 novembre 29665).

Divisione parziale – ammissibilità – sussiste. Concorso  della volontà di tutti i coeredi –  manifestazione  in forma scritta – necessità – sussiste 

 

La divisione parziale  – consentita dall’inciso “la divisione dell’eredità o alcuni beni di essa” figurante nel testo dell’art. 713, 3 co., cod. civ.  postula  il concorso della volontà manifestata per iscritto – nell’evenienza di cui al n. 11) dell’art. 1350 cod. civ.  – di tutti i coeredi in un unico contesto documentale, come accade solitamente, oppure  in contesti documentali separati e pur cronologicamente distinti, ma, in  questa seconda eventualità, a condizione che si accerti che i documenti sono tra loro inscindibilmente correlati, in modo tale  da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell’accordo nella forma prescritta  (Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 10 luglio 2017, n.17021)

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