Il termine di un anno, entro il quale l’imprenditore che abbia cessato la sua attività può essere dichiarato fallito, ai sensi dell’art. 10 legge fallimentare (nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007), decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, senza possibilità per l’imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell’effettiva cessazione dell’attività, perché solo dalla suddetta cancellazione la cessazione dell’attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, salva la possibilità concessa ai creditori e al P.M. di dimostrare che l’attività è di fatto proseguita successivamente (Cassazione civile, sentenza 26 agosto 2016, n. 17360)