Ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione, non e’ richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attivita’ svolta da questi e la conclusione dell’affare, essendo sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione le parti, cosi’ da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalita’ adeguata (Cassazione civile, ordinanza 16 gennaio 2018, n.869)