La valutazione della responsabilita’ di un coniuge nel determinarsi della intollerabilita’ della convivenza per violazione dei doveri matrimoniali e’ istituzionalmente riservata al giudice di merito e non puo’ essere censurata in sede di legittimita’ in presenza di motivazione congrua e logica
Nella separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedelta’ coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilita’ della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile. (Cassazione civile, ordinanza, 3 settembre 2018, n. 21576)
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