Preliminare ad effetti anticipati: il promissario acquirente è detentore del bene.

Il promissario acquirente di un bene immobile che , in virtu’ di un contratto preliminare di compravendita, da un lato, anticipi in tutto o in parte il pagamento del prezzo e, dall’altro, ottenga l’immediata immissione nel godimento del bene per effetto dell’esecuzione anticipata della consegna della cosa da parte del promittente venditore, non puo’ essere qualificato come possessore in grado di acquisirne la proprieta’ a titolo di usucapione, non avendo egli l’animus possidendi che, essendo uno stato di fatto, non puo’ essere trasferito La consegna del bene e l’anticipato pagamento del prezzo non sono indici della natura definitiva della compravendita, in quanto -qualunque ne sia la giustificazione causale – e’ sempre e solo il contratto definitivo a produrre l’effetto traslativo reale. ( Cassazione civile, ordinanza 24 ottobre 2023 n. 29447)

Il rifiuto del promissario acquirente di stipulare la compravendita definitiva di un immobile privo dei certificati di abitabilità o di agibilità e di conformità alla concessione edilizia è giustificato

Il rifiuto del promissario acquirente di stipulare la compravendita definitiva di un immobile privo dei certificati di abitabilità o di agibilità e di conformità alla concessione edilizia, pur se il mancato rilascio dipenda da inerzia del Comune – nei cui confronti, peraltro, è obbligato ad attivarsi il promittente venditore – è giustificato, ancorché si tratti di fenomeno occorso anteriormente all’entrata in vigore della l. n. 47 del 1985, poiché i predetti certificati sono essenziali, avendo l’acquirente interesse ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico sociale nonché a soddisfare i bisogni che inducono all’acquisto e, cioè, la fruibilità e la commerciabilità del bene (Cassazione civile, Sentenza 30 gennaio 2020, n. 2196).

L’ esecuzione in forma specifica dell’obbligo di stipulare una vendita, deve essere esercitata solo nei confronti di chi ha assunto l’obbligazione

L’azione diretta all’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di stipulare una vendita, per la sua natura personale, deve essere esercitata solo nei confronti di chi ha assunto l’obbligazione ed unico soggetto legittimato ad agire per l’esecuzione in forma specifica è il promissario compratore; non è, pertanto, legittimato ad agire o a contraddire nel successivo giudizio avente ad oggetto detto contratto il coniuge in regime di comunione legale che non abbia partecipato al contratto preliminare di acquisto del bene. (Cassazione civile, Ordinanza 17 dicembre 2019, n. 33301)

curatore fallimentare del promittente venditore di un immobile –   trascrizione domanda ex art. 2932 c.c.  e trascrizione sentenza di accoglimento domanda – scioglimento contratto  preliminare con effetto verso promissario acquirente –  esclusione

Il curatore fallimentare del promittente venditore di un immobile non puo’ sciogliersi dal contratto preliminare, ai sensi dell’articolo 72 L. Fall., con effetto verso il promissario acquirente, ove questi abbia trascritto prima del fallimento la domanda ex articolo 2932 c.c. e la domanda stessa sia stata accolta con sentenza trascritta, in quanto, a norma dell’articolo 2652 c.c., comma 1, n. 2), la trascrizione della sentenza di accoglimento prevale sull’iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese (Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 22 ottobre 2018, n. 26641)