In tema di risarcimento del danno, il fatto colposo del creditore che abbia contribuito al verificarsi dell’evento dannoso (ipotesi regolata dall’articolo 1227 c.c., comma 1) e’ rilevabile d’ufficio, per cui la sua prospettazione non richiede la proposizione di un’eccezione in senso proprio, costituendo mera difesa, a differenza dell’aggravamento del danno derivante dal comportamento colposo successivo del danneggiato, previsto dal secondo comma della medesima disposizione (Cassazione civile, Ordinanza 11 ottobre 2018, n. 25352).
passeggero – negato imbarco o cancellazione o ritardato arrivo dell’aeromobile -risarcimento danno – onere della prova – fonte negoziale del diritto e termine di scadenza
Il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell’aeromobile rispetto all’orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova della fonte (negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell’inadempimento del vettore. Spetta a quest’ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l’avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall’articolo 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004 (Corte di Cassazione, ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1584)
Curatore fallimentare/commercialista – risarcimento per danno ingiusto cagionato nell’espletamento della sua attività di ausiliare di giustizia – copertura assicurazione per responsabilità civile – sussiste
Qualora il curatore fallimentare, commercialista, sia responsabile, ai sensi del combinato disposto della L.F., articolo 38, comma 1, ed articolo 2043 c.c., del risarcimento di un danno ingiusto cagionato nell’espletamento della sua attivita’ di ausiliare di giustizia, l’assicuratore della responsabilita’ civile per la sua attivita’ professionale deve tenerlo indenne (salvo che il rischio sia espressamente escluso dal contratto), atteso che l’attivita’ di curatore fallimentare rientra tra le possibili attivita’ professionali specificamente previste per i commercialisti dalla legge, in quanto il professionista intellettuale non esaurisce la sua attivita’ professionale nell’ambito tratteggiato dalle disposizioni codicistiche (articoli 2227 e 2230 c.c.) relative al contratto di prestazione d’opera intellettuale, ma continua a restare un professionista privato anche quando nell’ambito di tale attivita’ espleta un incarico giudiziario (curatore fallimentare, notaio delegato allo scioglimento delle divisioni, consulente tecnico d’ufficio), in relazione al quale svolge pubblici poteri. (Cassazione civile , sentenza n. 12872 del 22 giugno 2015)