Costituzione convenzionale di una servitù prediale.

Ai fini della costituzione convenzionale di una servitu’ prediale non si richiede l’uso di formule sacramentali, di espressioni formali particolari, ma è sufficiente che dall’atto scritto si desuma la volonta’ delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l’imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario. Ciò sempre che l’atto abbia natura contrattuale, rivesta la forma stabilita dalla legge ad substantiam e che da esso risulti in modo inequivoco la volonta’ delle parti di costituire la servitu’, anche se il contratto sia diretto ad altro fine” (Corte di Cassazione, Ordinanza 4 settembre 2020, n. 18465.)

alienazione fondo dominante e fondo servente – principio ambulatorietà servitù – conseguenze

In virtu’ del c.d. principio di ambulatorieta’ delle servitu’, l’alienazione del fondo dominante comporta anche il trasferimento delle servitu’ attive ad esso inerenti, anche se nulla venga al riguardo stabilito nell’atto di acquisto; cosi’ come l’acquirente del fondo servente – una volta che sia stato trascritto il titolo originario di costituzione della servitu’ – riceve l’immobile con il peso di cui e’ gravato, essendo necessaria la menzione della servitu’ soltanto in caso di mancata trascrizione del titolo”. (Cassazione civile, sentenza 22 maggio 2019, n. 13817)

articolo 1051 c.c. – interclusione fondo dominante – costituzione servitù – passaggio pedonale e transito veicoli – valutazione comparativa opposti interessi da tutelare – necessità – sussiste

Ai sensi dell’art. 1051 c.c., per stabilire se, in caso di interclusione del fondo dominante, la servitù debba costituirsi solo per il passaggio pedonale oppure anche per il transito dei veicoli, è necessario valutare comparativamente gli opposti interessi da tutelare. (Cassazione civile, Ordinanza 8 Maggio 2019, n. 12088)

servitù – fondo dominante dotato di precedente accesso – interclusione assoluta – sussistenza – esclusione

La situazione di interclusione assoluta deve essere esclusa tutte le volte in cui il fondo dominante sia dotato di un precedente accesso, ritenuto tuttavia insufficiente da parte del titolare del fondo dominante, con la conseguenza che la domanda volta alla costituzione di un nuovo passaggio, sia pure a carico dello stesso fondo già gravato dell’accesso inadeguato, ne impone la qualificazione in termini di domanda proposta ai sensi dell’articolo 1052 del Cc (Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 4 aprile 2019, n. 9392.)