Azione di rivendicazione e onere della prova

Il principio secondo cui il rigore dell’onere probatorio in materia di rivendicazione si attenua quando il convenuto non contesti l’originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore o ad uno dei danti causa dell’attore, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri che il bene abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto, non trova applicazione nel caso in cui il convenuto  proponga una domanda riconvenzionale di usucapione. Ciò perché, essendo quest’ultima un titolo d’acquisto originario, non implica alcun riconoscimento a favore della controparte, a meno che il convenuto stesso non opponga un acquisto per usucapione successivo al titolo del rivendicante ovvero avendo riconosciuto l’originaria appartenenza del bene ad uno dei danti causa dell’attore medesimo, deduca essersi verificata l’usucapione solo successivamente. (Cassazione civile, Ordinanza 23.06.2023 n. 18059)

Acquisto per usucapione e requisito della non clandestinità.

Ai fini dell’usucapione, il requisito della non clandestinità va riferito non agli espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparire proprietario, ma al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno ad un’apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con quest’ultimo (Corte di Cassazione civile, Ordinanza 30 aprile 2021 n. 11465).

Servitù di passaggio – acquisto per usucapione – natura- servitù volontaria – conseguenze.

La servitu’ di passaggio costituita per usucapione ha natura di servitu’ volontaria con la conseguenza che, ai fini del relativo acquisto, e’ irrilevante lo stato di interclusione del fondo, dovendosi prescindere dai requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitu’ di passaggio coattivo, desumibili dagli articoli 1051, 1052 e 1055 c.c., che regolano detto istituto ( Cassazione civile, ordinanza 16 maggio 2019, n. 13223).

usucapione – requisito non clandestinità – possesso acquistato ed esercitato pubblicamente – visibilità a tutti o ad un’apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti – necessità sussiste

Ai fini dell’usucapione il requisito della non clandestinità va riferito al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno ad un’apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con quest’ultimo (Cassazione civile, Ordinanza 18 giugno 2019, n. 16253).

possesso ad usucapionem – comportamento continuo e ininterrotto – necessità  – sussiste potere di fatto corrispondente a quello del proprietario o del titolate di uno jus in re aliena – necessità – sussiste

Per l’esistenza  del possesso “ad usucapionem”, e’ necessario  un comportamento continuo, e non interrotto, volto  inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo  previsto dalla legge, un potere di fatto corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”;  , manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualita’ e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Corte di Cassazione, Ordinanza 1 ottobre 2018, n. 23753 ).

Atti interruttivi del possesso nei confronti del possessore usucapente: atti di diffida e di messa in mora – inidoneità; atti che comportano la perdita materiale del possesso di fatto sulla cosa, atti giudiziali  volti ad ottenere, ope iudicis, la privazione del possesso – idoneità

Non e’ consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, oppure ad atti giudiziali volti  ad ottenere, “ope iudicis”, la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente, con la conseguenza che, mentre puo’ legittimamente ritenersi  atto interruttivo del termine della prescrizione acquisitiva la notifica dell’atto di citazione con il quale venga richiesta la materiale consegna di tutti i beni immobili dei quali si vanti un diritto dominicale, atti interruttivi non risultano, per converso, ne’ la diffida ne’ la messa in mora, potendosi esercitare il possesso anche in aperto contrasto con la volonta’ del titolare del corrispondente diritto reale

Gli atti di diffida e di messa in mora, come la richiesta per iscritto di rilascio dell’immobile occupato, sono idonei ad interrompere la prescrizione dei diritti di obbligazione, ma non anche il termine per usucapire, potendosi esercitare il possesso anche in aperto e dichiarato contrasto con la volonta’ del titolare del diritto reale. (Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 31 agosto 2017, n. 20611).

Rivendica – diritto di proprietà – prova – risalenza ad un acquisto a titolo originario – necessità – sussiste

Il rigore del principio secondo il quale l’attore in rivendica deve provare la sussistenza dell’asserito diritto di proprieta’ sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrare il compimento dell’usucapione, non e’ attenuato dalla proposizione, da parte del convenuto, di una domanda riconvenzionale (o di un’eccezione) di usucapione, atteso che il convenuto in un giudizio di rivendica non ha l’onere di fornire alcuna prova, pur nell’opporre un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata. (Cassazione civile, sentenza 29 dicembre 2016, n. 27366)

 

Comunione – decorrenza del termine per l’usucapione – presupposti

In tema di comunione, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l’usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi, per un verso, l’impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, per altro verso, denoti inequivocamente l’intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, per cui ove possa sussistere un ragionevole dubbio sul significato dell’atto materiale, il termine per l’usucapione non può cominciare a decorrere, ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva. (Corte di Cassazione, sentenza n. 11903 del 9 Giugno 2015)