Per distinguere la vendita dall’appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l’appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, si deve valutare la prevalenza o meno del lavoro sulla materia, considerando la volontà dei contraenti oltre che il senso oggettivo del negozio, per accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell’opera ed il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l’effettiva finalità del contratto (vendita) (Cassazione civile, Ordinanza 22 agosto 2022 n. 25093).
Garanzia per vizi cosa venduta e onere della prova
Nella garanzia per i vizi della cosa venduta, di cui all’art. 1490 cod. civ., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’art. 1492 codice civile (o anche di risarcimento dei danni) è gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi stessi (Cassazione civile, Ordinanza 22 luglio 2022 n. 22979).
AZIONI DI GARANZIA PER VIZI COSA VENDUTA – ESISTENZA DEI VIZI – ONERE PROBATORIO – INCIDENZA SUL COMPRATORE – SUSSISTENZA.
Nel caso di vizi della cosa venduta di cui all’articolo 1490 c.c. il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’art. 1492 c.c. è gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi ( Cassazione Civile Sezioni Unite, sentenza N. 11748, 3 maggio 2019)
articolo 179 comma 2 c.c. – beni personali – beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o con il loro scambio – denaro contante nella disponibilità del coniuge acquirente di cui non è tracciabile la provenienza – esclusione
L’articolo 179, comma 2, lettera f) attribuisce la natura di beni personali ai “beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio”: il riferimento ai “beni sopraelencati”, cioe’ quelli specificati alle lettera a)-e), non consente di annoverare fra gli stessi il denaro contante, che si trovi nella disponibilita’ del coniuge acquirente, senza che dello stesso possa tracciarsene la provenienza, la quale deve essere, per legge, dipendente dalla vendita o permuta di uno dei beni di cui alle lettere da a) a e). (Cassazione Ordinanza 24 ottobre 2018, n. 26981)