Nella garanzia per i vizi della cosa venduta, di cui all’art. 1490 cod. civ., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’art. 1492 codice civile (o anche di risarcimento dei danni) è gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi stessi (Cassazione civile, Ordinanza 22 luglio 2022 n. 22979).
AZIONI DI GARANZIA PER VIZI COSA VENDUTA – ESISTENZA DEI VIZI – ONERE PROBATORIO – INCIDENZA SUL COMPRATORE – SUSSISTENZA.
Nel caso di vizi della cosa venduta di cui all’articolo 1490 c.c. il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’art. 1492 c.c. è gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi ( Cassazione Civile Sezioni Unite, sentenza N. 11748, 3 maggio 2019)
Riconoscimento dei vizi della cosa venduta – necessità forma determinata – non sussiste.
Il riconoscimento dei vizi della cosa venduta da parte del venditore che rende superflua la denunzia dei vizi stessi o la comunicazione della denunzia entro i prescritti termini non e’ soggetto ad una forma determinata e puo’ esprimersi attraverso qualsiasi manifestazione, purche’ univoca e convincente, quali l’esecuzione di riparazioni o la sostituzione di parti della cosa medesima ovvero la predisposizione di un’attivita’ diretta al conseguimento od al ripristino della piena funzionalita’ dell’oggetto della vendita, senza alcuna necessita’ che ad esso si accompagni l’ammissione di una responsabilita’ o l’assunzione di obblighi (Cassazione civile, ordinanza n. 20811 del 15 Ottobre 2015)