Compravendita,  garanzia per vizi e autoresponsabilità acquirente

Nel contratto di compravendita, l’esclusione della garanzia nel caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell’art. 1491 cod. civ., costituisce applicazione del principio di autoresponsabilità e consegue all’inosservanza di un onere di diligenza del compratore in merito alla rilevazione dei vizi che si presentino di semplice percezione.  

Il giudice davanti al quale è stata proposta l’azione fondata sulla garanzia per vizi ha il potere-dovere di accertare non solo se esistono i vizi lamentati, ma anche se questi siano facilmente riconoscibili, trattandosi di un elemento costitutivo del diritto di credito azionato, come tale rilevabile d’ufficio, e non di un’eccezione proponibile soltanto dalla parte interessata (Cassazione civile , Ordinanza n. 18499 del 7 luglio 2025)  

Riconoscimento dei vizi della cosa venduta – necessità forma determinata – non sussiste.

Il riconoscimento dei vizi della cosa venduta da parte del venditore che rende superflua la denunzia dei vizi stessi o la comunicazione della denunzia entro i prescritti termini non e’ soggetto ad una forma determinata e puo’ esprimersi attraverso qualsiasi manifestazione, purche’ univoca e convincente, quali l’esecuzione di riparazioni o la sostituzione di parti della cosa medesima ovvero la predisposizione di un’attivita’ diretta al conseguimento od al ripristino della piena funzionalita’ dell’oggetto della vendita, senza alcuna necessita’ che ad esso si accompagni l’ammissione di una responsabilita’ o l’assunzione di obblighi (Cassazione civile, ordinanza n. 20811 del 15 Ottobre 2015)