Convivenza more uxorio – casa di abitazione – potere di fatto – detenzione qualificata – Restituzione beni acquistati dall’ex – obbligo – sussistenza – beni di stretta necessità dei figli – esclusione

La convivenza more uxorio determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente, che assume i connotati tipici di una detenzione qualificata.

Il convivente more uxorio deve restituire all’ex i beni da lui acquistati, anche se la casa è stata gli è stata assegnata per viverci con i figli minori. Dalla restituzione vanno esclusi i beni di stretta necessità dei figli e individuarli spetta alle parti che possono risolvere l’eventuale conflitto sul punto davanti al giudice della famiglia. (Cassazione civile, sentenza n. 4685 del 23 Febbraio 2017),

Urto tra autoveicolo e animale – presunzione di responsabilità del proprietario o utilizzatore dell’animale e presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo – concorrenza

In caso di urto tra un autoveicolo ed un animale concorrono la presunzione di responsabilita’ del proprietario o utilizzatore dell’animale e la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo. (Cassazione sezione III civile sentenza 17 febbraio 2017, n. 4202)

Assegno di mantenimento – divorzio – indagini patrimoniali tramite polizia tributaria – regola generale sull’onere della prova – deroga

In tema di determinazione dell’assegno di mantenimento in sede di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, l’esercizio del potere del giudice che, ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 9, puo’ disporre – d’ufficio o su istanza di parte – indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, costituisce una deroga alle regole generali sull’onere della prova; l’esercizio di tale potere discrezionale non puo’ sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del “bagaglio istruttorio” gia’ fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova; tale potere non puo’ essere attivato a fini meramente esplorativi, sicche’ la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici e circostanziati. (Suprema Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 20 febbraio 2017, n. 4292)

 

Preliminare di vendita – immobile da costruire realizzato con vizi o difformità – non incidenza su struttura e funzione – incidenza sul valore, ovvero su secondarie modalità di godimento – azione di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo, a norma dell’art. 2932 cod. civ. e riduzione del prezzo – ammissibile

 

Nel caso di preliminare di vendita di immobile da costruire che venga realizzato con vizi o difformità, che non lo rendano oggettivamente diverso, per struttura e funzione, ma incidano solo sul suo valore, ovvero su secondarie modalità di godimento, il promissario acquirente, a fronte dell’inadempimento del promittente venditore, non resta soggetto alla sola alternativa della risoluzione del contratto o dell’accettazione senza riserve della cosa viziata o difforme, ma può esperire l’azione di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo, a norma dell’art. 2932 cod. civ., chiedendo, contestualmente e cumulativamente, la riduzione del prezzo, tenuto conto che il particolare rimedio offerto dal citato art. 2932 cod. civ. non esaurisce la tutela della parte adempiente, secondo i principi generali dei contratti a prestazioni corrispettive, e che una pronuncia del giudice, che tenga luogo del contratto non concluso, fissando un prezzo inferiore a quello pattuito con il preliminare, configura un legittimo intervento riequilibrativo delle contrapposte prestazioni, rivolto ad assicurare che l’interesse del promissario alla sostanziale conservazione degli impegni assunti non sia eluso da fatti ascrivibili al promittente. (Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 27 febbraio 2017, n. 4939)

Iscrizione ipotecaria – mancata rinnovazione – scadenza ventennio – cessazione effetti.

L’effetto dell’iscrizione ipotecaria cessa, ai sensi dell’articolo 2847 c.c., se questa non e’ rinnovata prima della scadenza del termine di venti anni dalla sua data anche nel corso della procedura esecutiva individuale e fino alla pronunzia del decreto di trasferimento del bene ipotecato (Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 8 febbraio 2017, n. 3401)

Pignoramento immobiliare – trust in persona del trustee – chiusura anticipata

Va disposta la chiusura anticipata di una procedura seguita al pignoramento di beni immobili nei confronti di un trust in persona del trustee, anziche’ nei confronti di quest’ultimo, visto che il trust non e’ un ente dotato di personalita’ giuridica, ne’ di soggettivita’, per quanto limitata od ai soli fini della trascrizione, ma un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che rimane l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto. A tale conclusione non osta la nota di trascrizione del negozio di dotazione del trust, che non fonderebbe una valida continuita’ di trascrizioni con un soggetto inesistente. (Cassazione civile, sentenza 27 gennaio 2017, n. 2043)

Divisione – comunione – obbligo di pagamento somma di denaro a titolo di conguaglio – effetto – perequazione del valore delle rispettive quote.

La sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l’obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di conguaglio, persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell’ambito dell’attuazione del diritto potestativa delle parti allo scioglimento della comunione. Ne consegue che l’adempimento di tale obbligo non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione e puo’ essere soltanto perseguito dagli altri condividenti con i normali mezzi di soddisfazione del credito, restando comunque ferma la statuizione di divisione dei beni. (Cassazione  civile, sentenza 23 gennaio 2017, n. 1656)