La banca investita del mandato di intermediazione finanziaria e gestione patrimoniale risponde di inadempimento contrattuale ed è tenuta a risarcire il danno se si accerta la sostanziale discrasia tra le istruzioni ricevute e il portafoglio titoli acquistato per conto del cliente, in assenza di comunicazioni che rappresentino con adeguata trasparenza l’incremento di rischio assunto dall’operazione (Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 1 dicembre 2016, n. 24545)