Sostituzione della delibera condominiale impugnata con altra adottata secondo legge

La sostituzione della delibera condominiale impugnata con altra adottata dall’assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall’art. 2377, comma 8, cod. civ. in materia di società di capitali. In tal caso la pronuncia finale sulle spese è connessa ad una valutazione di soccombenza virtuale: il giudice del merito deve espressamente procedere ad un complessivo ed unitario giudizio circa l’originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, al fine di decidere circa l’incidenza della potenziale soccombenza sull’onere delle spese. (Cassazione civile Ordinanza 24 giugno 2021 n. 18186).

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