Assegno divorzile e accordi coniugali con attribuzioni patrimoniali

Nella definizione giudiziale della crisi coniugale per l’attribuzione dell’assegno divorzile richiesto in funzione perequativo-compensativa, il giudice deve valutare se, nel corso della vita matrimoniale, siano stati negoziati accordi coniugali recanti attribuzioni patrimoniali o elargizioni in denaro, che abbiano riequilibrato le rispettive condizioni economiche.

 In alternativa deve  valutare se, al momento del divorzio, permanga ancora un significativo divario patrimoniale e reddituale riconducibile al sacrificio, o meno, di uno di essi durante la vita coniugale, potendosi infatti giustificare – solo nel primo caso – l’attribuzione giudiziale dell’assegno divorzile (Cassazione Civile, ordinanza 29 luglio 2024, n. 21111)

Riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione perequativo compensativa: fondamento.

Il riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull’esistenza di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi – che costituisce solo una precondizione fattuale per l’applicazione dei parametri di cui all’art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970. E’ invece necessaria un’indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l’assegno, di dedicarsi prevalentemente all’attività familiare, che assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente.
(Cassazione civile, Ordinanza 13 ottobre 2022 n. 29920)

Quantificazione dell’assegno divorzile e parametri indicati dalla normativa


Ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento il Giudice non è tenuto a prendere in considerazione contemporaneamente tutti i parametri della normativa divorzile, ma può prescindere da alcuni dando una adeguata motivazione circa le sue valutazioni; tale motivazione non è sindacabile in sede di legittimità. (Cassazione civile, Ordinanza 9 settembre 2022 n. 26672).

L’assegno divorzio ha funzione assistenziale, compensativa e perequativa.


Il riconoscimento dell’assegno di divorzio, in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale, ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (Cassazione civile, 18 ottobre 2019, n. 26594)

mancanza di indipendenza-autosufficienza economica  –  presupposto legale attribuzione dell’assegno divorzile – requisito della conservazione del tenore di vita matrimoniale  – irrilevanza

 

La condizione di mancanza di indipendenza-autosufficienza economica  e’ presupposto legale dell’attribuzione dell’assegno divorzile,   risultando irrilevante l’ulteriore riferimento, presente nella sentenza impugnata, al requisito, ormai superato, della conservazione del tenore di vita matrimoniale . (Cassazione civile, ordinanza  21 dicembre 2017, n. 30738)

Quantificazione assegno divorzio – parametri  – valutazione anche in rapporto alla durata del matrimonio.

Una volta verificato il diritto dell’ex coniuge all’assegno divorzile per la quantificazione dello stesso ci si deve rifare ai parametri indicati dalla legge e cioè: condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi – e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio»  (Tribunale  di Vicenza, sentenza nr  3293/2017 pubblicata il 6.12.2017)

 

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Convivenza stabile – solidarietà  che caratterizza  i rapporti tra coniugi dopo il divorzio –  cessazione.  Riconoscimento  assegno divorzio – esclusione

Con l’instaurazione di una convivenza stabile,  caratterizzata dalla relazione affettiva fra i conviventi cessa l’obbligazione di cui all’articolo 5, della L. n. 898 del 1970, per effetto della cessazione della solidarieta’ che caratterizza i rapporti fra gli ex coniugi dopo il divorzio che fa venir meno i presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile. (Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 22 maggio 2017, n. 12879)

 

Assegno divorzile – parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale – operatività – formazione nuova famiglia – esclusione – condizioni

In tema di diritto alla corresponsione dell’assegno di divorzio in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei coniugi viene meno, con venir meno del diritto all’assegno divorzile, di fronte alla creazione, da parte di questi, di una famiglia, ancorché di fatto, costituita da uno stabile modello di vita in comune, con la nascita di figli ed il trasferimento del nuovo nucleo in una abitazione messa a disposizione dal convivente. (Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 22 febbraio 2017, n. 4649)